Statuto della Associazione Metropolitana LILT Bari

TITOLO PRIMO
Denominazione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1

  1. È costituita l’Associazione di LILT – Area Metropolitana di Bari, di seguito chiamata LILT Bari, quale articolazione territoriale della LIL T nazionale. La LILT Bari è associazione di promozione sociale riconosciuta senza scopo di lucro e, dalla data dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l’acronimo “ETS”.

Articolo 2

  1. La LILT Bari ha la sede in Bari, corso Italia n. 193 e ha delegazioni comunali sui territori di Bitonto, Molfetta,Gravina di Puglia.
  2. Il Consiglio direttivo metropolitano potrà, con propria deliberazione, modificare l’indirizzo della sede all’interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni comunali, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell’ambito territoriale provinciale, previo parere non vincolante della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

L’associazione, opera a livello provinciale facendo proprie le finalità e le attività di cui allo Statuto Nazionale della LILT, ferma restando la propria natura di ente costituito su base associativa autonomo e disciplinato dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l’adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all’Associazione di qualificarsi quale associazione della LILT da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l’Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

  1. L’Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue gli scopi previsti dall’articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT,con le modalità ivi descritte.
  2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
  3. Nell’ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all’art. 2 dello Statuto nazionale della LILT.
  4. Tali attività, peraltro, rientrano in quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall’Associazione per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via principale in ragione della propria natura di ente di promozione sociale come stabilito all’art. 1. In particolare, la LlLT di Bari svolge le attività.di cui all’art. 5 comma l lett a), b), c), d), g), h) e i).
  5. L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari si avvale degli strumenti di raccolta fondi d cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO SECONDO
Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

  1. La LITI di Bari è formata dalle seguenti categorie di associati,cosi come regolamentate dall’art.3 dello Statuto della LILT:
    a.    soci ordinari
    b.    soci sostenitori
    c.    soci benemeriti
    d.    soci onorari
  2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti anche privi di personalità giuridica, purché tutte prive di scopo di lucro.
  3. Il consiglio direttivo provinciale stabilisce annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, il valore della quota associativa minima, secondo quanto stabilito dall’art.3 c.9 dello Statuto Nazionale LILT.
  4. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto nazionale della LILT. In particolare, ferma restando la adesione agli scopi della LILT, sono soci ordinari coloro che versano la quota annuale ordinaria; sono soci sostenitori coloro che versano una oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria; sono soci benemeriti coloro che si siano particolarmente distinti in attività a favore della LILT e vengono individuati dal CDP; sono soci onorari coloro che hanno svolto opere particolarmente meritorie nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT.
  5. L’Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal CDP e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere vincolante della Sede centrale.
  6. L’Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.
  7. I soci dell’Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione anche dell’Associazione provinciale di appartenenza.
  8. L’aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell’Associazione previa domanda di iscrizione al CDP, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.
  9. Nell’istanza in parola l’aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall’Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.
  10. Il CDP entro trenta giorni dalla data dell’istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizione nel libro dei soci, comunicando l’avvenuta ammissione al richiedente.
  11. Qualora il CDP si pronunci negativamente, l’aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell’istanza, proporre reclamo all’Assemblea dell’Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

  1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare. Gli enti pubblici o privati eventualmente soci esercitano un solo voto nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato.
  2. La qualità di socio è personale e si perde automaticamente per:
    – Morte/dimissioni;
    – mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal CDP, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
  3. La qualità di socio si perde, altresì, previa delibera del CDP, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
    – indegnità
    – atti contrari all’interesse dell’Associazione.

TITOLO TERZO
Organi dell’Associazione

Articolo 7

  1. Sono organi dell’Associazione provinciale:
    •    il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
    •    l’Assemblea dei soci
    •    il Presidente provinciale
    •    l’Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

  1. L’Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
    •    elegge i componenti del CDP e dell’organo di revisione contabile;
    •    delibera le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice per il terzo settore;
    •    delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell’Organo di Controllo;
    •    delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall’art.28 del Codice per il Terzo settore;
    •    delibera sull’esclusione degli associati in caso di reclamo ex art. 5 c.7 del presente statuto;
    •    delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    •    delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
  2. E’ facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all’Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali

Articolo 9

  1. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno.
  2. E’ convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell’Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
  3. Nell’avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l’Assemblea, la data e l’ora nonché l’ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea dei soci.
  4. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l’Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
  5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l’organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

  1. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
  2. II socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell’Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.
  3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe nelle assemblee ordinarie. Nelle assemblee per l’elezione dei membri del consiglio direttivo e dell’organo di controllo ogni socio più avere solo una delega di voto.

Articolo 11

  1. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
  2. II Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
  3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.
  4. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

  1. In prima convocazione l’Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
  2. Nelle assemblee convocate per l’elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all’atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
  3. Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

  1. I componenti del CDP e dell’Organo di Controllo sono eletti dall’Assemblea dei soci.
  2. Un regolamento elettorale, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l’incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente-statuto.
  3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato. E data facoltà presentare una o più liste elettorali.
  4. L’Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
  5. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

  1. L’Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell’occasione dell’adozione del Regolamento elettorale di cui all’art.13 comma 2, il numero dei membri del
    consesso.
  2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.
  3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.
  4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.
  5. Partecipano, altresì, alle riunioni consiliari, solo con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell’Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.
  6. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell’Associazione provinciale nell’ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli
    cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

  1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.
  2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.
  4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
  5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
  6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

  1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi,consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l’avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
  2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica o whatsapp.
  3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

  1. Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.
  2. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18

  1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli
    scopi statutari.
  2. A tal fine:
    a)    attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d’indirizzo del CDN della LIL T, riguardo le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta
    dei fondi e all’iscrizione dei soci;
    b)    assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell’ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall’art.2
    dello statuto nazionale;
    c)    approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell’Organo di Controllo;
    d)    adotta il Regolamento Elettorale redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Sede Centrale della LILT;
    e)    elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
    f)     il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con
    propria deliberazione;
    g)    Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, cosl come dettato dall’art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;
    h)    Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell’Associazione provinciale, quale organo tecnico dell’Ente preposto alla gestione dell’attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l’esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo
    stesso organo e dal presidente;
    i)     Al Segretario dell’Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.
  3. Il Presidente provinciale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, invia alla Sede Centrale il bilancio d’esercizio approvato dal CDP e dall’Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell’anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell’anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LlL T, con conseguente presa d’atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.
  4. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.
  5. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d’obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19

  1. L’Associazione è dotata dell’Organo di controllo, al quale si applica l’art.2399 del Codice civile.
  2. L’Organo viene scelto, cosi come stabilito dall’art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 del Codice civile.
  3. All’Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro, si affida anche l’esercizio del controllo contabile  dell’Associazione,svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.
  4. L’Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

  1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interess regionale – in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT – e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.
    Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.
  2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.
  3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
  4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO
Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 21

  1. L’Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:
    a)    con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    b)    con le quote associative versate dai soci;
    c)    con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
    d)    con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con
    eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

  1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
  2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d’esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il Bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all’Organo di revisione contabile e di controllo.
  3. L’Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall’art.14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23

  1. L’Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E’ inibita all’Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione
    o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso cli recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.
  2. L’associazione versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.
  3. Atteso che il CDN della LIL T indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l’Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri indicati dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO
Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

  1. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
  2. L’attivo residuale patrimoniale dell’Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall’Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia
    ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO
Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

  1. Tutte le attività dell’Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.
  2. L’Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l’Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.
  3. L’Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.
  4. L’Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell’Associazione provinciale.

Articolo 26

  1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’Associazione provinciale.
  2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell’Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.
  3. Nel caso non fosse possibile l’accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.
  4. In presenza di eventuale diniego all’accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.
  5. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all’Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.
  6. Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.